Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.
I principali cambiamenti apportati dal CLP sono:
- Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela.
- Le sostanze, in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie ma in classi di pericolo. Le classi di pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo. Queste differenze fanno si che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P).
- Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un’avvertenza che può essere data con due parole “pericolo” o “attenzione”.
- Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente).
- Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (frasi H).
- Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con consigli di prudenza (frasi P).
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
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Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici. |
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Questi prodotti possono infiammarsi se sono:
Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici. |
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Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche un’esplosione se in presenza di prodotti infiammabili. |
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Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigerati possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti. |
NON PRESENTE |
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Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che:
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Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari, dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla morte. | ||
Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti:
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Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:
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Questi prodotti sono pericolosi per l’ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche) |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE
Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche un’esplosione se in presenza di prodotti infiammabili. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigerati possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE NON PRESENTE |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE
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SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari, dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla morte. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE
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SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE
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SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 |
NOTE Questi prodotti sono pericolosi per l’ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche) |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
Definizione secondo l’art. 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio di BIOCIDA:
«Qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
Qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel punto precedente, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.»
I prodotti che in Italia rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di biocidi sono (allegato V del Regolamento Biocidi 528/2012):
- Disinfettanti: prodotti destinati all’igiene umana e veterinaria, quelli utilizzati nel settore dell’alimentazione umana e animale, i disinfettanti e gli alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali, i prodotti usati per la disinfezione dell’acqua potabile per il consumo umano e animale.
- Preservanti: prodotti per prevenire lo sviluppo microbico e algale, come i preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio, per pellicole, del legno, per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati, per i materiali da costruzione, per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi), per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio.
- Controllo degli animali nocivi: rodenticidi, avicidi, molluschicidi, vermicidi e prodotti destinati al controllo degli altri invertebrati, pescicidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, repellenti e attrattivi, etc..
- Altri biocidi: prodotti antincrostazione o fluidi usati nell’imbalsamazione e nella tassidermia.
A partire dal 1 settembre 2015 i fornitori di principi attivi o di prodotti biocidi, per poter essere messi a disposizione sul mercato devono essere autorizzati e presenti nell’elenco presente nel sito dell’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
I prodotti FITOSANITARI sono definiti secondo l’art. 2, comma 1a del DPR n. 290 del 23/04/2001, come i preparati che contengono una o più sostanze attive e che vengono presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore; i fitosanitari sono destinati a:
- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
- conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- eliminare le piante indesiderate;
- eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
Per prodotti FITOSANITARI PER PIANTE ORNAMENTALI (PPO) si intendono le sostanze ed i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra ( art. 2, comma 2a del DPR n. 290 del 23/04/2001).
I prodotti fitosanitari ed i PPO sono soggetti ad autorizzazione ministeriale, al fine della loro commercializzazione nel mercato italiano. I prodotti autorizzati come fitosanitari presenteranno in etichetta la dicitura “Registrazione del Ministero della salute n. …..“.
Ai sensi del D. Lgs. n. 193 del 06/04/2006, art.1, si intende per MEDICINALE VETERINARIO:
- ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come proprietà curative o profilattiche delle malattie animali;
- ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
Ogni medicinale veterinario è soggetto all’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.) da parte del Min. della Salute o dall’Agenzia Europea per la valutazione dei Medicinali (EMEA).
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