- AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI
- IL RINNOVO DEGLI ANTICOAGULANTI
- COME EFFETTUARE IL TRATTAMENTO
- TRAINED PROFESSIONAL - LE NOVITÀ
- IL REGOLAMENTO CLP
- BIOCIDA
- MEDICINALI VETERINARI
- PRODOTTI FITOSANITARI
CAMBIAMENTI LEGISLATIVI PER I TOPICIDI: QUALI SONO LE NOVITÀ
I recenti aggiornamenti legislativi in materia di topicidi introdotti dall’Unione Europea stanno generando confusione e incertezza negli operatori del settore. Tuttavia il cambiamento è necessario al fine di rendere sicuro ed efficace per l’uomo e per l’ambiente l’uso di tali prodotti. Le nuove normative ed i relativi tempi di applicazione hanno determinato e determineranno importanti cambiamenti:
FASE 1 – dal 01 Marzo 2018 si potranno vendere solamente prodotti riclassificati:
- principio attivo uguale o maggiore dello 0,003%: solo uso professionale;
- principio attivo minore dello 0,003%: anche al consumatore finale.
FASE 2 – nel corso del 2018 saranno attive le condizioni di rinnovo che introdurranno le tre differenti tipologie di utilizzatori:
- general public;
- professional;
- trained professional.
Sotto vi presentiamo in modo semplice quali sono le fasi degli aggiornamenti legislativi in corso.
NOVITÀ LEGISLATIVE
Le condizioni di rinnovo degli anticoagulanti stabilite a livello europeo dal Regolamento Biocidi e attuate dal Ministero della Salute hanno l’obiettivo di aumentare la protezione e sicurezza nell’utilizzo di questi prodotti. Il rinnovo degli anticoagulanti cambia il punto di vista sui rodenticidi.
Gli anticoagulanti sono principi attivi pericolosi per l’uomo, l’ambiente e gli animali non target.
- H360D Può nuocere al feto.
- H372/H373 Provoca/potrebbe provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Devono e POSSONO essere utilizzati nel modo più idoneo dagli operatori del settore.
Sono necessari.
Sono state introdotte perciò 3 categorie di utilizzatori con rispettivi vincoli in termini di quantità di principio attivo e taglie di prodotto.
GENERAL PUBLIC
Persona che fa un uso sporadico dei rodenticidi in ambito privato (uso domestico – utilizzatore non professionale).
PROFESSIONAL
Persona che usa i rodenticidi nello svolgimento della sua attività professionale in vari settori.
TRAINED PROFESSIONAL
Persona che utilizza i rodenticidi nell’ambito dell’esercizio di impresa di derattizzazione (disinfestatore).
Per le prime 2 categorie sono previste delle forti limitazioni:
- Principio attivo al massimo di 29 ppm (solo General Public);
- Uso del prodotto autorizzato solo all’interno e intorno agli edifici;
- Uso dell’esca rodenticida per 35 giorni;
- Uso obbligatorio della stazione di avvelenamento;
- Punto esca di piccole dimensioni.
IPM – INTEGRATED PEST MANAGEMENT
La figura del TRAINED PROFESSIONAL assume una maggiore importanza: è un tecnico competente al quale è richiesto di agire facendo una VALUTAZIONE DEL RISCHIO. Deve mettere in piedi una STRATEGIA INTEGRATA di derattizzazione, dove l’uso dell’esca avvelenata rappresenta solo uno dei passi da intraprendere.
- valutare alternative sprovviste di principi attivi per eliminare i roditori TRAPPOLE e/o COLLE;
- valutare interventi per modificare l’habitat dei roditori e rendere perciò il luogo meno adatto alle tane prevenire l’accesso al cibo e all’acqua, rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili, chiudere eventuali buchi;
- effettuare una VALUTAZIONE della specie che infesta l’area, verificare i luoghi di attività (nidi, tracking patches) e L’ENTITÀ DELL’INFESTAZIONE per TARARE LE DOSI NECESSARIE AL FUTURO TRATTAMENTO.
È consigliabile evitare di pulire l’area infestata perché potrebbe disturbare il trattamento.
Modalità di intervento:
IN BAIT STATION
Nel caso in cui L’AREA SIA AD ALTO RISCHIO ovvero altamente frequentata o in presenza di bambini e/o animali non bersaglio. La stazione di avvelenamento deve essere etichettata con le seguenti informazioni:
Non spostare o aprire
Contiene un rodenticida
Nome del prodotto o numero di autorizzazione
Sostanza attiva
In caso di ingestione accidentale, consultare un Centro Antiveleni
IN PUNTI ESCA PROTETTI E COPERTI
L’uso della bait station riduce l’accettazione dell’esca da parte dei roditori allungando perciò i tempi del trattamento. Nelle aree considerate NON A RISCHIO è possibile evitare di usarla seguendo alcuni accorgimenti:
Fissando l’esca al terreno
Fissando l’esca ad altre strutture
Coprendo l’esca adeguatamenteL’USO DELL’ESCA PROTETTA E COPERTA È AUTORIZZATO SU TUTTI I PRODOTTI VEBI TRAINED PROFESSIONAL.
ALL’INTERNO DELLE TANE
Nel posizionare l’esca all’interno delle tane, il disinfestatore deve osservare il CRITERIO DELLA MASSIMA PRUDENZA in modo da ridurre l’esposizione di bambini e animali non target.
Coprire o chiudere l’entrata della tana per evitare che l’esca venga trasportata al di fuori.L’USO DELL’ESCA ALL’INTERNO DELLE TANE È AUTORIZZATO SUI SEGUENTI PRODOTTI VEBI:
La valutazione della dimensione dell’infestazione è un momento cruciale all’interno della più ampia strategia integrata che il disinfestatore deve mettere in atto. Per valutare la dimensione della popolazione è consigliabile effettuare un periodo di pre-baiting per calibrare al meglio il punto esca e per ridurre il numero delle visite.
LUOGHI
Posizionare l’esca nei luoghi frequentati dalla specie target:
- Mus musculus e Rattus rattus interno e intorno agli edifici;
- Rattus norvegicus
TRATTAMENTO
La frequenza delle visite nell’area trattata è a discrezione dell’operatore, alla luce dell’ispezione condotta e dei dati raccolti. Tuttavia la legge impone questi accorgimenti:
- Mus musculus: ispezionare i contenitori ogni 2-3 giorni all’inizio del trattamento, successivamente almeno 1 volta a settimana;
- Rattus norvegicus e Rattus rattus: ispezionare i contenitori ogni 5-7 giorni all’inizio del trattamento, successivamente almeno 1 volta a settimana.
Il prodotto NON deve essere utilizzato oltre i 35 giorni SENZA una valutazione dello stato dell’infestazione e dell’efficacia del trattamento.
ESCA PERMANENTE
In caso di siti ad alto potenziale di re-invasione e dove sia dimostrato che tutti gli altri metodi di controllo sono insufficienti è ammesso l’uso dell’esca permanente.
- Industrie alimentari, deposito rifiuti, stoccaggio di materie prime alimentari, etc.
- Solo con utilizzo della stazione di avvelenamento posizionandola all’ingresso di potenziali nidi o nelle immediate vicinanze di edifici
- L’ispezione deve avvenire ogni 4 settimane per integrare l’esca
- L’uso è concesso solo per Bromadiolone e Difenacoum
L’uso dell’esca permanente è autorizzato sui seguenti prodotti Vebi:
PULSED BAIT TREATMENT
Gli anticoagulanti hanno azione lenta (agiscono in circa 10 giorni) e i roditori non muoiono immediatamente dopo aver ingerito l’esca avvelenata. Questo implica che topi e ratti continuano a nutrirsi di esca rodenticida non necessaria in quanto il veleno già in corpo agirà a distanza di giorni. Un’ingestione di esca avvelenata maggiore NON porta ad una morte più veloce!
Il pulsed bait treatment consiste nel posizionare l’esca all’interno della stazione di avvelenamento e riposizionarla solo un’altra volta a distanza di 3-7 giorni.
Quali sono i vantaggi del pulsed bait treatment?
- Minor uso di esca avvelenata: riduzione dei costi;
- Riduzione del rischio di avvelenamento primario di specie non target;
- Riduzione del numero di visite da parte degli operatori
Il pulsed bait treatment è autorizzato per il prodotto Vebi:
Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.
I principali cambiamenti apportati dal CLP sono:
- Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela.
- Le sostanze, in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie ma in classi di pericolo. Le classi di pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo. Queste differenze fanno si che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P).
- Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un’avvertenza che può essere data con due parole “pericolo” o “attenzione”.
- Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente).
- Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (frasi H).
- Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con consigli di prudenza (frasi P).
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008 | NOTE | SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE |
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Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici. | ![]() |
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Questi prodotti possono infiammarsi se sono:
Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici. |
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Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche un’esplosione se in presenza di prodotti infiammabili. | ![]() |
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Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigerati possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti. |
NON PRESENTE |
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Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che:
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Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari, dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla morte. | ![]() ![]() |
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Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti:
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Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:
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Questi prodotti sono pericolosi per l’ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche) | ![]() |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008![]() |
NOTE Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE![]() |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008![]() |
NOTE Questi prodotti possono infiammarsi se sono:
Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE![]() |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008![]() |
NOTE Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche un’esplosione se in presenza di prodotti infiammabili. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE![]() |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008![]() |
NOTE Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigerati possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE NON PRESENTE |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008![]() |
NOTE Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che:
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SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE![]() |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008![]() |
NOTE Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari, dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla morte. |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE![]() ![]() |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008![]() |
NOTE Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti:
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SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE![]() |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008![]() |
NOTE Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:
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SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE![]() |
PITTOGRAMMA REG. CE N. 1272/2008![]() |
NOTE Questi prodotti sono pericolosi per l’ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche) |
SIMBOLO DI PERICOLO Direttive 67/548/CE-1999/45/CE![]() |
Definizione secondo l’art. 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio di BIOCIDA:
«Qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
Qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel punto precedente, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.»
I prodotti che in Italia rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di biocidi sono (allegato V del Regolamento Biocidi 528/2012):
- Disinfettanti: prodotti destinati all’igiene umana e veterinaria, quelli utilizzati nel settore dell’alimentazione umana e animale, i disinfettanti e gli alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali, i prodotti usati per la disinfezione dell’acqua potabile per il consumo umano e animale.
- Preservanti: prodotti per prevenire lo sviluppo microbico e algale, come i preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio, per pellicole, del legno, per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati, per i materiali da costruzione, per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi), per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio.
- Controllo degli animali nocivi: rodenticidi, avicidi, molluschicidi, vermicidi e prodotti destinati al controllo degli altri invertebrati, pescicidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, repellenti e attrattivi, etc..
- Altri biocidi: prodotti antincrostazione o fluidi usati nell’imbalsamazione e nella tassidermia.
A partire dal 1 settembre 2015 i fornitori di principi attivi o di prodotti biocidi, per poter essere messi a disposizione sul mercato devono essere autorizzati e presenti nell’elenco presente nel sito dell’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Ai sensi del D. Lgs. n. 193 del 06/04/2006, art.1, si intende per MEDICINALE VETERINARIO:
- ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come proprietà curative o profilattiche delle malattie animali;
- ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
Ogni medicinale veterinario è soggetto all’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.) da parte del Min. della Salute o dall’Agenzia Europea per la valutazione dei Medicinali (EMEA).
I prodotti FITOSANITARI sono definiti secondo l’art. 2, comma 1a del DPR n. 290 del 23/04/2001, come i preparati che contengono una o più sostanze attive e che vengono presentati nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore; i fitosanitari sono destinati a:
- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
- conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- eliminare le piante indesiderate;
- eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
Per prodotti FITOSANITARI PER PIANTE ORNAMENTALI (PPO) si intendono le sostanze ed i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra ( art. 2, comma 2a del DPR n. 290 del 23/04/2001).
I prodotti fitosanitari ed i PPO sono soggetti ad autorizzazione ministeriale, al fine della loro commercializzazione nel mercato italiano. I prodotti autorizzati come fitosanitari presenteranno in etichetta la dicitura “Registrazione del Ministero della salute n. …..“.
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